Pubblicità:
La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive od acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all’imposta sulla pubblicità prevista nel decreto 507/93. Soggetto passivo dell’imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. È solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi soggetto della pubblicità.
Pubbliche affissioni:
E' soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni colui che richiede il servizio ed in solido colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.